top of page

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

PROGRAMMA BUONI ACQUISTO LEASETEQ

Dicembre 2025 per i concessionari partner in Svizzera

1. ORGANIZZATORE E SVOLGIMENTO

Organizzatore:

LeaseTeq AG

Scheideggstrasse 73

8038 Zurigo

Svizzera

UID: CHE-167.950.125

Contattateci tramite la nostra chat su leaseteq.ch.

(di seguito «LEASETEQ» o «Organizzatore»)

LEASETEQ organizza un programma di buoni acquisto per i concessionari partner dall'inizio del programma fino al 31 dicembre 2024, ore 23:59. Per la partecipazione è determinante la presentazione tempestiva dei contratti di leasing entro il termine indicato.

2. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

  • Sono autorizzate a partecipare esclusivamente le persone giuridiche (di seguito «Concessionari» o «Partner») che intrattengono un accordo di partnership attivo con LEASETEQ.

  • I dipendenti di LEASETEQ e i loro familiari sono esclusi dalla partecipazione.

  • La partecipazione è volontaria e presuppone l'accettazione di queste condizioni.

  • È possibile una sola partecipazione per concessionario. Le partecipazioni multiple non saranno considerate.

3. PERIODO DELL'AZIONE

  • Presentazione dei contratti: fino al 31 dicembre 2025, ore 23:59

  • Approvazione dei contratti: fino al 16 gennaio 2026

  • Emissione dei buoni: fine gennaio 2026 (la data esatta sarà comunicata separatamente)

 

È determinante la data di presentazione dei contratti nel portale concessionari LEASETEQ. I contratti presentati in ritardo non saranno considerati.

4. STRUTTURA DEI PREMI

I partner ricevono buoni acquisto in base al numero di contratti di leasing approvati da LEASETEQ durante il periodo del programma.

 

Livelli di premio:

  • Livello 1: 3 contratti approvati → CHF 250 (cumulato: CHF 250)

  • Livello 2: 8 contratti approvati (3 + 5 aggiuntivi) → CHF 500 aggiuntivi (cumulato: CHF 750)

  • Livello 3: 18 contratti approvati (8 + 10 aggiuntivi) → CHF 500 aggiuntivi (cumulato: CHF 1'250)

 

Valore massimo dei buoni per partner: CHF 1'250

I livelli di premio sono cumulativi. I partner che raggiungono un livello superiore ricevono automaticamente i premi di tutti i livelli precedenti. Per il calcolo sono determinanti esclusivamente i contratti di leasing approvati da LEASETEQ entro il termine di approvazione (fino al 16 gennaio 2025).

5. ASSEGNAZIONE E PROPRIETÀ DEI BUONI

5.1 Assegnazione ufficiale

I buoni vengono assegnati esclusivamente alla persona giuridica (concessionario), non ai singoli venditori o dipendenti. Il concessionario è proprietario dei buoni.

5.2 Redistribuzione interna

Il concessionario decide in piena autonomia e secondo la propria politica del personale interna se e in quale forma i buoni vengano ridistribuiti ai dipendenti. LEASETEQ non si assume alcuna responsabilità per la redistribuzione o la ripartizione interna dei buoni. La gestione e tutti gli obblighi associati (in particolare fiscali) spettano esclusivamente al concessionario.

5.3 Comunicazione

LEASETEQ informa esclusivamente la persona di contatto ufficiale del concessionario dell'assegnazione dei buoni. Non viene effettuata alcuna comunicazione diretta con i singoli venditori.

5.4 Nessun diritto legale

Non esiste alcun diritto legale alla partecipazione o alla concessione di premi. L'assegnazione avviene a discrezione di LEASETEQ nel rispetto di queste condizioni di partecipazione.

6. TRATTAMENTO FISCALE

6.1 Concessionario (Persona giuridica)

  • I buoni ricevuti costituiscono un vantaggio pecuniario imponibile e devono essere contabilizzati come ricavi d'esercizio.

  • L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è dovuta solo al momento dell'utilizzo effettivo del buono (regola del buono in valore secondo il diritto svizzero in materia di IVA).

  • Il concessionario è responsabile del corretto trattamento fiscale e della contabilizzazione dei buoni.

6.2 Venditori (Persone private in caso di redistribuzione)

  • Un buono ridistribuito dal concessionario a un venditore costituisce reddito imponibile per il beneficiario.

  • Fino a CHF 500 per evento: Il buono può eventualmente rimanere esente dall'AVS (se sono soddisfatti i requisiti di legge).

  • Oltre CHF 500: Il buono è completamente soggetto a imposte e AVS e deve essere dichiarato nel certificato di salario.

  • Il concessionario è responsabile della corretta dichiarazione del certificato di salario e del versamento dei contributi previdenziali.

6.3 Ruolo di LEASETEQ

  • LEASETEQ documenta la consegna ufficiale dei buoni alla persona giuridica (concessionario).

  • LEASETEQ fornisce al concessionario tutte le informazioni necessarie per la conformità fiscale.

  • La redistribuzione interna e gli obblighi fiscali associati spettano esclusivamente al concessionario. LEASETEQ non se ne assume alcuna responsabilità.

Nota: Queste informazioni non costituiscono consulenza fiscale. Il concessionario è invitato a chiarire il trattamento fiscale con un fiduciario.

7. PROTEZIONE DEI DATI

LEASETEQ tratta i dati personali esclusivamente nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati, in particolare della Legge federale svizzera sulla protezione dei dati (LPD) e dell'ordinanza riveduta sulla protezione dei dati.

I dati raccolti nell'ambito del programma (nome del concessionario, dati di contatto, numero di contratti approvati) vengono utilizzati esclusivamente per la gestione del programma di buoni.

I dati non vengono trasmessi a terzi, a meno che ciò non sia necessario per l'adempimento dello scopo contrattuale (ad es. fornitore di buoni) o richiesto dalla legge.

La durata di conservazione è conforme ai termini di conservazione legali. Dopo la scadenza dei termini, i dati vengono cancellati.

Per ulteriori informazioni sulla protezione dei dati, consultare la nostra informativa sulla privacy su leaseteq.ch.

8. ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

LEASETEQ è responsabile solo per danni causati intenzionalmente o per grave negligenza. Qualsiasi ulteriore responsabilità, in particolare per negligenza lieve, è esclusa nella misura consentita dalla legge.

LEASETEQ non si assume alcuna responsabilità per il trattamento fiscale dei buoni presso il concessionario o i dipendenti. La responsabilità della corretta dichiarazione fiscale spetta esclusivamente al concessionario.

LEASETEQ non è responsabile per disturbi tecnici, errori di trasmissione, ritardi o altre circostanze al di fuori del suo controllo che influenzano l'attuazione del programma.

LEASETEQ non garantisce la disponibilità, la qualità o l'utilizzabilità dei buoni emessi da fornitori terzi.

9. MODIFICHE E CONCLUSIONE ANTICIPATA

LEASETEQ si riserva il diritto di modificare queste condizioni di partecipazione in qualsiasi momento con effetto immediato o di concludere il programma in anticipo, in particolare in caso di motivi importanti (ad es. modifiche legislative, problemi tecnici, abuso).

Le modifiche saranno comunicate ai partner partecipanti tramite i canali di comunicazione abituali (e-mail, portale concessionari).

In caso di conclusione anticipata, non sussiste alcun diritto al risarcimento danni. I diritti ai buoni già acquisiti rimangono invariati.

10. ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE

LEASETEQ si riserva il diritto di escludere partner dal programma senza indicazione di motivi, in particolare in caso di:

  • Violazione di queste condizioni di partecipazione

  • Violazione dell'accordo di partnership

  • Tentativi di manipolazione o atti fraudolenti

  • Utilizzo di mezzi sleali per influenzare il risultato del programma

 

In caso di esclusione, tutti i diritti ai buoni decadono senza risarcimento.

11. DIRITTO APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Si applica esclusivamente il diritto svizzero, con esclusione della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili (CISG) e delle disposizioni di diritto internazionale privato.

Il foro competente esclusivo per tutte le controversie derivanti da o in relazione con questo programma di buoni è Zurigo, Svizzera.

LEASETEQ è tuttavia autorizzata a far valere crediti anche presso il foro generale del contraente.

12. LINGUA E COMUNICAZIONE

Queste condizioni di partecipazione sono state redatte originariamente in lingua tedesca. La versione tedesca fa fede e prevale su tutte le traduzioni, ad esempio in francese e italiano.

In caso di contraddizioni tra la versione tedesca e una traduzione, fa fede esclusivamente la versione tedesca.

Non è possibile intrattenere corrispondenza sul programma. Le richieste devono essere inviate via e-mail all'indirizzo di contatto indicato al punto 1.

13. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Qualora singole disposizioni di queste condizioni di partecipazione risultassero invalide, nulle o inapplicabili, la validità delle restanti disposizioni non ne sarà pregiudicata.

Al posto della disposizione invalida, nulla o inapplicabile subentrerà una disposizione valida che si avvicini il più possibile allo scopo economico della disposizione invalida e che sarebbe stata voluta dalle parti se avessero conosciuto l'invalidità, la nullità o l'inapplicabilità della disposizione in questione.

Lo stesso vale per eventuali lacune normative.

DOMANDE FREQUENTI (FAQ)

D: I buoni appartengono al concessionario o al venditore?

R: I buoni appartengono alla persona giuridica (concessionario). La ripartizione interna è decisa dal concessionario secondo la propria politica del personale.

D: Un buono ridistribuito è soggetto a imposte per il venditore?

R: Sì. Un buono ridistribuito costituisce reddito imponibile per il beneficiario e deve essere dichiarato nel certificato di salario. Il concessionario è responsabile della corretta dichiarazione.

D: LEASETEQ informa direttamente i venditori?

R: No. LEASETEQ informa esclusivamente il concessionario (la persona di contatto ufficiale). La comunicazione con i singoli venditori spetta al concessionario.

D: Quando è dovuta l'IVA?

R: L'IVA è dovuta solo al momento dell'utilizzo effettivo del buono (regola del buono in valore secondo il diritto svizzero in materia di IVA).

 

* * *

 

LEASETEQ augura molto successo a tutti i concessionari partecipanti!

 

Contatto:

LeaseTeq AG

Scheideggstrasse 73

8038 Zurigo

Svizzera

Contattateci tramite la nostra chat su leaseteq.ch/it.

 

Stato: 4 dicembre 2025

bottom of page