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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

PROGRAMMA BUONI ACQUISTO LEASETEQ

Dicembre 2025 per i concessionari partner in Svizzera

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1. ORGANIZZATORE E SVOLGIMENTO

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Organizzatore:

LeaseTeq AG

Scheideggstrasse 73

8038 Zurigo

Svizzera

UID: CHE-167.950.125

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Contattateci tramite la nostra chat su leaseteq.ch.

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(di seguito «LEASETEQ» o «Organizzatore»)

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LEASETEQ organizza un programma di buoni acquisto per i concessionari partner dall'inizio del programma fino al 31 dicembre 2024, ore 23:59. Per la partecipazione è determinante la presentazione tempestiva dei contratti di leasing entro il termine indicato.

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2. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

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  • Sono autorizzate a partecipare esclusivamente le persone giuridiche (di seguito «Concessionari» o «Partner») che intrattengono un accordo di partnership attivo con LEASETEQ.

  • I dipendenti di LEASETEQ e i loro familiari sono esclusi dalla partecipazione.

  • La partecipazione è volontaria e presuppone l'accettazione di queste condizioni.

  • È possibile una sola partecipazione per concessionario. Le partecipazioni multiple non saranno considerate.

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3. PERIODO DELL'AZIONE

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  • Presentazione dei contratti: fino al 31 dicembre 2025, ore 23:59

  • Approvazione dei contratti: fino al 16 gennaio 2026

  • Emissione dei buoni: fine gennaio 2026 (la data esatta sarà comunicata separatamente)

 

È determinante la data di presentazione dei contratti nel portale concessionari LEASETEQ. I contratti presentati in ritardo non saranno considerati.

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4. STRUTTURA DEI PREMI

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I partner ricevono buoni acquisto in base al numero di contratti di leasing approvati da LEASETEQ durante il periodo del programma.

 

Livelli di premio:

  • Livello 1: 3 contratti approvati → CHF 250 (cumulato: CHF 250)

  • Livello 2: 8 contratti approvati (3 + 5 aggiuntivi) → CHF 500 aggiuntivi (cumulato: CHF 750)

  • Livello 3: 18 contratti approvati (8 + 10 aggiuntivi) → CHF 500 aggiuntivi (cumulato: CHF 1'250)

 

Valore massimo dei buoni per partner: CHF 1'250

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I livelli di premio sono cumulativi. I partner che raggiungono un livello superiore ricevono automaticamente i premi di tutti i livelli precedenti. Per il calcolo sono determinanti esclusivamente i contratti di leasing approvati da LEASETEQ entro il termine di approvazione (fino al 16 gennaio 2025).

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5. ASSEGNAZIONE E PROPRIETÀ DEI BUONI

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5.1 Assegnazione ufficiale

I buoni vengono assegnati esclusivamente alla persona giuridica (concessionario), non ai singoli venditori o dipendenti. Il concessionario è proprietario dei buoni.

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5.2 Redistribuzione interna

Il concessionario decide in piena autonomia e secondo la propria politica del personale interna se e in quale forma i buoni vengano ridistribuiti ai dipendenti. LEASETEQ non si assume alcuna responsabilità per la redistribuzione o la ripartizione interna dei buoni. La gestione e tutti gli obblighi associati (in particolare fiscali) spettano esclusivamente al concessionario.

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5.3 Comunicazione

LEASETEQ informa esclusivamente la persona di contatto ufficiale del concessionario dell'assegnazione dei buoni. Non viene effettuata alcuna comunicazione diretta con i singoli venditori.

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5.4 Nessun diritto legale

Non esiste alcun diritto legale alla partecipazione o alla concessione di premi. L'assegnazione avviene a discrezione di LEASETEQ nel rispetto di queste condizioni di partecipazione.

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6. TRATTAMENTO FISCALE

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6.1 Concessionario (Persona giuridica)

  • I buoni ricevuti costituiscono un vantaggio pecuniario imponibile e devono essere contabilizzati come ricavi d'esercizio.

  • L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è dovuta solo al momento dell'utilizzo effettivo del buono (regola del buono in valore secondo il diritto svizzero in materia di IVA).

  • Il concessionario è responsabile del corretto trattamento fiscale e della contabilizzazione dei buoni.

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6.2 Venditori (Persone private in caso di redistribuzione)

  • Un buono ridistribuito dal concessionario a un venditore costituisce reddito imponibile per il beneficiario.

  • Fino a CHF 500 per evento: Il buono può eventualmente rimanere esente dall'AVS (se sono soddisfatti i requisiti di legge).

  • Oltre CHF 500: Il buono è completamente soggetto a imposte e AVS e deve essere dichiarato nel certificato di salario.

  • Il concessionario è responsabile della corretta dichiarazione del certificato di salario e del versamento dei contributi previdenziali.

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6.3 Ruolo di LEASETEQ

  • LEASETEQ documenta la consegna ufficiale dei buoni alla persona giuridica (concessionario).

  • LEASETEQ fornisce al concessionario tutte le informazioni necessarie per la conformità fiscale.

  • La redistribuzione interna e gli obblighi fiscali associati spettano esclusivamente al concessionario. LEASETEQ non se ne assume alcuna responsabilità.

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Nota: Queste informazioni non costituiscono consulenza fiscale. Il concessionario è invitato a chiarire il trattamento fiscale con un fiduciario.

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7. PROTEZIONE DEI DATI

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LEASETEQ tratta i dati personali esclusivamente nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati, in particolare della Legge federale svizzera sulla protezione dei dati (LPD) e dell'ordinanza riveduta sulla protezione dei dati.

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I dati raccolti nell'ambito del programma (nome del concessionario, dati di contatto, numero di contratti approvati) vengono utilizzati esclusivamente per la gestione del programma di buoni.

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I dati non vengono trasmessi a terzi, a meno che ciò non sia necessario per l'adempimento dello scopo contrattuale (ad es. fornitore di buoni) o richiesto dalla legge.

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La durata di conservazione è conforme ai termini di conservazione legali. Dopo la scadenza dei termini, i dati vengono cancellati.

Per ulteriori informazioni sulla protezione dei dati, consultare la nostra informativa sulla privacy su leaseteq.ch.

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8. ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

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LEASETEQ è responsabile solo per danni causati intenzionalmente o per grave negligenza. Qualsiasi ulteriore responsabilità, in particolare per negligenza lieve, è esclusa nella misura consentita dalla legge.

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LEASETEQ non si assume alcuna responsabilità per il trattamento fiscale dei buoni presso il concessionario o i dipendenti. La responsabilità della corretta dichiarazione fiscale spetta esclusivamente al concessionario.

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LEASETEQ non è responsabile per disturbi tecnici, errori di trasmissione, ritardi o altre circostanze al di fuori del suo controllo che influenzano l'attuazione del programma.

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LEASETEQ non garantisce la disponibilità, la qualità o l'utilizzabilità dei buoni emessi da fornitori terzi.

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9. MODIFICHE E CONCLUSIONE ANTICIPATA

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LEASETEQ si riserva il diritto di modificare queste condizioni di partecipazione in qualsiasi momento con effetto immediato o di concludere il programma in anticipo, in particolare in caso di motivi importanti (ad es. modifiche legislative, problemi tecnici, abuso).

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Le modifiche saranno comunicate ai partner partecipanti tramite i canali di comunicazione abituali (e-mail, portale concessionari).

In caso di conclusione anticipata, non sussiste alcun diritto al risarcimento danni. I diritti ai buoni già acquisiti rimangono invariati.

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10. ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE

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LEASETEQ si riserva il diritto di escludere partner dal programma senza indicazione di motivi, in particolare in caso di:

  • Violazione di queste condizioni di partecipazione

  • Violazione dell'accordo di partnership

  • Tentativi di manipolazione o atti fraudolenti

  • Utilizzo di mezzi sleali per influenzare il risultato del programma

 

In caso di esclusione, tutti i diritti ai buoni decadono senza risarcimento.

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11. DIRITTO APPLICABILE E FORO COMPETENTE

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Si applica esclusivamente il diritto svizzero, con esclusione della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili (CISG) e delle disposizioni di diritto internazionale privato.

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Il foro competente esclusivo per tutte le controversie derivanti da o in relazione con questo programma di buoni è Zurigo, Svizzera.

LEASETEQ è tuttavia autorizzata a far valere crediti anche presso il foro generale del contraente.

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12. LINGUA E COMUNICAZIONE

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Queste condizioni di partecipazione sono state redatte originariamente in lingua tedesca. La versione tedesca fa fede e prevale su tutte le traduzioni, ad esempio in francese e italiano.

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In caso di contraddizioni tra la versione tedesca e una traduzione, fa fede esclusivamente la versione tedesca.

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Non è possibile intrattenere corrispondenza sul programma. Le richieste devono essere inviate via e-mail all'indirizzo di contatto indicato al punto 1.

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13. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

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Qualora singole disposizioni di queste condizioni di partecipazione risultassero invalide, nulle o inapplicabili, la validità delle restanti disposizioni non ne sarà pregiudicata.

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Al posto della disposizione invalida, nulla o inapplicabile subentrerà una disposizione valida che si avvicini il più possibile allo scopo economico della disposizione invalida e che sarebbe stata voluta dalle parti se avessero conosciuto l'invalidità, la nullità o l'inapplicabilità della disposizione in questione.

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Lo stesso vale per eventuali lacune normative.

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DOMANDE FREQUENTI (FAQ)

D: I buoni appartengono al concessionario o al venditore?

R: I buoni appartengono alla persona giuridica (concessionario). La ripartizione interna è decisa dal concessionario secondo la propria politica del personale.

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D: Un buono ridistribuito è soggetto a imposte per il venditore?

R: Sì. Un buono ridistribuito costituisce reddito imponibile per il beneficiario e deve essere dichiarato nel certificato di salario. Il concessionario è responsabile della corretta dichiarazione.

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D: LEASETEQ informa direttamente i venditori?

R: No. LEASETEQ informa esclusivamente il concessionario (la persona di contatto ufficiale). La comunicazione con i singoli venditori spetta al concessionario.

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D: Quando è dovuta l'IVA?

R: L'IVA è dovuta solo al momento dell'utilizzo effettivo del buono (regola del buono in valore secondo il diritto svizzero in materia di IVA).

 

* * *

 

LEASETEQ augura molto successo a tutti i concessionari partecipanti!

 

Contatto:

LeaseTeq AG

Scheideggstrasse 73

8038 Zurigo

Svizzera

Contattateci tramite la nostra chat su leaseteq.ch/it.

 

Stato: 4 dicembre 2025

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